Allegato    “B”  al   n.   15282 della   raccolta  Statuto   della ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI   APISTICI   TOSCANI

 PARTE  PRIMA

Art .1   –  Denominazione   e  sede

E’ costituita   l’Associazione   denominata:   ASSOCIAZIONE REGIONALE   PRODUTTORI   APISTICI TOSCANI, in sigla A.R.P.A.T. Essa ha sede legale in Firenze, Via Paolo Boselli 2,  Firenze. – Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede  sociale  e  potranno essere istituite,  trasferite e soppresse  sedi secondarie,  delegazioni,  uffici periferici  e simili. In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine Associazione .   

Art. 2        Durata  

La durata dellAssociazione   è  a tempo indeterminato. 

Art. 3 Scopi e Finalità  

LAssociazione,     che non ha fini di lucro,  svolge  la propria attività nel territorio  della Regione  Toscana ed intende promuovere,  diffondere,  tutelare e  valorizzare, sotto  ogni punto di vista,  l’apicoltura toscana e le sue produzioni.

In particolare lAssociazione   si propone: 

1. di rappresentare gli interessi degli apicoltori toscani ed in particolare degli Associati nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche,  politiche,  sindacali e sociali  regionali, nazionali,  comunitarie ed internazionali,  di fronte a chi dimostri interesse per l’apicoltura,  sia Enti

privati si a pubblici; 

2. di favorire la diffusione fra i Soci di informazioni riguardanti nuove tecnologie,  nuove modalità gestionali della produzione e di difesa sanitaria degli allevamenti apistici,  ed in genere ogni informazione di aggiornamento riguardante l’ammodernamento e rinnovamento dell’apicoltura produttiva e amatoriale;

3. di svolgere attività di elaborazione e proposta di indicazioni e contenuti tendenti a migliorare la normativa in materia di apicoltura,  anche svolgendo compiti consultivi nei riguardi degli organi amministrativi della Regione e delle Province Toscane, di Enti vari ed organi interessati e/o collaborando con analoghe iniziative poste in essere da organizzazioni di categoria,  enti pubblici o privati;

4. di promuovere, valorizzare e tutelare i prodotti dell’alveare,  anche attraverso la cura di specifici interventi di promozione e divulgazione rivolti al

consurmatore finale; 

5. di promuovere,  sollecitare e coordinare l’attività di ricerca scientifica in apicoltura; 

6. di agevolare ogni iniziativa che favorisca una positiva e attiva collaborazione tra imprenditori apistici  e apicoltori amatoriali; 

7. di curare la divulgazione presso il consumatore delle informazioni attinentile qualità, i pregi, e le caratteristiche dei prodotti dell’alveare;

8. ricercare e promuovere la collaborazione e l’intesa con

altre organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dellAssociazione e partecipare edorganismi con esse costituiti sotto qualsiasi forma giuridica.

Per il raggiungimento degli obiettivi statutari lAssociazione

si propone di :   

a) ideare, promuovere,  organizzare eventi quali: seminari, incontri, mostre, conferenze,  workshop,  lezioni, laboratori, proiezioni, attività editoriali,  corsi di formazione e ogni altra iniziativa atta a diffondere la promozione, tutela evalorizzazione della apicoltura toscana e de i suoi prodotti; 

b) programmare e realizzare iniziative, anche in campo

editoriale e/o con l’utilizzo della rete internet, finalizzate alla formazione, orientamento, riqualificazione ed aggiornamento professionale dei propri associati e degli apicoltori in genere; 

e) aderire ad organizzazioni di carattere nazionale e internazionale che si ritiene possano meglio rappresentare gli interessi dellAssociazione;

d) partecipare,  in rappresentanza dei propri associati, agli organismi di direzione e gestione di impianti ed enti pubblici operanti nel campo della trasformazione e del miglioramento e della valorizzazione delle

produzioni apistiche;

e) promuovere ed attuare anche direttamente,  iniziative nel campo della ricerca e della sperimentazione finalizzate alla difesa, valorizzazione e miglioramento genetico del patrimonio apistico toscano,  in collaborazione con Enti ed Istituti pubblici e privati;

f) instaurare collaborazioni con soggetti pubblici e privati. A tal proposito potranno essere stabilite convenzioni con:  regioni, province,  comuni, associazioni, ONLUS, ONG,  fondazioni,  enti provinciali, regionali,  nazionali ed internazionali,  laboratori, scuole,  università,  enti di ricerca, aziendeprivate fornitrici di beni materiali ed immateriali, cooperative, consorzi e tutti quei soggetti pubblici e privati che saranno ritenuti determinanti per il raggiungimento degl i scopi ; 

g) curare la formazione, l’informazione e l’aggiornamento continuo professionale e generale degli associati e porre in essere ogni iniziativa necessaria, opportuna o utile per la promozione, lo sviluppo e la crescita della qualità ed efficienza aziendale e professionale;

h) aiutare gli associati in materia di contratti di lavoro e relazioni  sindacali,  assistenza e consulenza in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria,tecnico-sanitaria, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli associati; 

i) in via sussidiaria e non prevalente lAssociazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. ———–LAssociazione,  potrà realizzare la propria attività in forma diretta e/o in collaborazione con altri Enti od Organismi pubblici e privati e potrà anchepartecipare ad altri Organismi aventi oggetto affine o connesso al proprio.

Art . 4  I  Soci  

Il numero di Soci è illimitato. Possono essere Soci dellAssociazione gli apicoltori, persone fisiche e giuridiche e loro forme associate, che esercitano la propria attività nel territorio della Regione Toscana, che si riconoscono nelle finalità  dellAssociazione  ed accettano  i  contenuti dello Statuto .  Potranno inoltre aderire allAssociazione, purché non vi siano conflitti di competenze relativamente alle attività svolte: le Organizzazioni dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria,  del commercio,  le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Pubblici o di Diritto Pubblico,  gli Enti Locali, territoriali e non .

I  Soci devono accettare integralmente le norme  statutarie e regolamentari dellAssociazione  e sono tenuti al pagamento di una quota iniziale di ammissione e di una quota associativa annuale,  i  cui importi sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo . Con l’adesione allAssociazione  i  Soci si impegnano a  non aderire ad altre associazioni apistiche toscane aventi le medesime finalità o finalità contrastanti.

Tutti i  Soci hanno diritto di voto per l’approvazione  del bilancio,  le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all’elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche fanno parte dellAssociazione tramite il loro legale rappresentante oppure un delegato. Il delegato non deve risultare socio dellAssociazione a titolo individuale. – I  Soci,  in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di  partecipare all’Assemblea  personalmente  o facendosi rappresentare da altrosocio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i  servizi gratuitamente offerti da 11 Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dallAssociazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse. Le quote versate dai Soci  sono intrasmissibili  e  non sono soggette  a rivalutazioni .  

Art. 5   – Ammissione, esclusione e recesso deiSoci ì

L’ammissione di un nuovo Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta dell’interessato.  La domanda sarà indirizzata  al Presidente e deve indicare, oltre   alla  accettazione  dello  Statuto,   dei  regolamenti attuativi e degli organi di rappresentanza sociali,  i seguenti

dati: 

  • cognome, nome,  luogo  e data di nascita,  domicilio, Partita Iva (ovepresente)  e Codice Fiscale;
  • attività prevalente svolta nell’ambito dell’apicoltura; —
  • numero di alveari posseduti; 
  • nel caso d’Organizzazioni dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria, del commercio, di Consorzi, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici o di Diritto Pubblico, Enti Locali, territoriali e non, nella domanda presentata dovrà essere indicata la motivazione della richiesta d’adesione. 

Il  rapporto  associativo,  una volta approvata l’adesione  da parte del Consiglio Direttivo, si intende costituito a tempo indeterminato. L’adesione,  pertanto, non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualità di socio si perde per esclusione o per recesso quando:

a) venga meno agli adempimenti degli obblighi derivanti

dal presente Statutoe dai regolamenti e delibere assembleari ad esso connessi; 

b) arrechi in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione;  

c) non adempia, puntualmente, agli impegni assunti  a qualunque titolo verso lAssociazione  o,  senza giustificati motivi,  non contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali, ovvero pregiudichi in qualunque

modo l’attività dellAssociazione;   

d) svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi dell’ Associazione;  

e)     perda i requisiti previsti per l’ammissione;

f)      non adempia al pagamento della quota associativa annuale per almeno tre anni consecutivi.

L’esclusione del Socio inadempiente dovrà essere comunicata e dovrà  contenere  le  motivazioni  dell’esclusione.  Diviene efficace trenta (30) giorni dopo la ricezione.

Entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione del provvedimento,  il Socio può fare opposizione,  qualora ritenga che le motivazioni di esclusione non siano a lui imputabili, l’opposizione non sospende l’efficacia del provvedimento,  la cui esecuzione potrà essere sospesa dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra

Soci ed Associazione.

Il Socio  escluso  decade  dalla  data  di  provvedimento dall’esercizio dei diritti attivi. 

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in  qualsiasi momento.

Eventuali controversie in merito all’ammissione o all’esclusione  di Soci saranno comunque decise dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto  alla risoluzione delle controversie fra Soci ed Associazione.

In  caso di morte del Socio, l’erede o uno degli eredi potrà subentrare  in  luogo  del Socio defunto presentando semplice ri chiesta seri t ta a 1 Consiglio Direttivo. In ogni caso il Socio dimissionario,  radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

PARTE  SECONDA 

Art. 6 Organi dellAssociazione  

Sono organi dell’Associazione:    

1)     l’Assemblea Generale dei Soci;

2)     il Consiglio Direttivo; 

3)     il Presidente del Consiglio Direttivo;  

4)     il Tesoriere;  

5)     l’Organo di controllo; 

6)     l’Organo di revisione –

7)     il Collegio dei Probiviri. 

Art. 7  LAssemblea Generale dei Soci  

L’Assemblea generale dei Soci dellAssociazione è l’organo sovrano

Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, e  in  subordine, dal Socio più anziano di  vita associativa  (a parità di  condizione, prevarrà  l’anzianità anagrafica).

Viene convocata in seduta  ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno,  e  in  seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno la metà dei soci.  La richiesta motivata  andrà  indirizzata  al Presidente  del Consiglio Direttivo, accompagnata dalla firma di tutti i richiedenti. La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci, all’ultimo indirizzo conosciuto, eventualmente anche per fax o posta  elettronica,   con  indicazione   specifica   dell’ora, dell’ordine del giorno e del luogo di incontro (che può essere anche diverso dalla sede sociale) della data fissata per l’adunanza almeno sette  giorni prima

 

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le   delibere   vengono   prese   a

maggioranza dei presenti. L’Assemblea

Ordinaria dei Soci:

a) discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgerei discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull’attività svolta

b) elegge i membri del Consiglio Direttivo ed i membri del

Collegio dei Probiviri

c) fissa gli indirizzi dell’attività dell Associazionei   

d) approva i r ego lamenti interni 

e) delibera ogni altro argomento e questione previsti dall’ordine del giorno. Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare,  per delega scritta, un numero massimo di dieci Soci con diritto di voto. 

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o,  su richiesta,  in segreto.

L’Assemblea Straordinaria dei Soci: 

delibera sulle modifiche al presente statuto,  

delibera sullo scioglimento dell’Associazione delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo  

11 Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri variabile  compresi tra i  cinque e  quindici membri eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. L’Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero  complessivo degli iscritti allAssociazione, garantendo sempre un numero dispari . 

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri

son o rie leggibili. In caso di cessazione dei membri del Consiglio Direttivo,  gli altri consiglieri provvederanno alla loro sostituzione

 

mediante cooptazione con altri soci, che dureranno fino alla naturale scadenza del Consiglio in carica.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d’urgenza l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente  e un Vice Presidente e fissa le responsabilità degli altri Soci in ordine all’attività svolta dallAssociazione per il conseguimento dei propri fini statutari. 

Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La convocazione può avvenire in forma scritta, per posta, fax o  posta elettronica, con un preavviso di almeno cinque giorni o, in casi di motivata urgenza, il termine può essere ridotto a due  giorni (tramite   contatto   telefonico). La   seduta   del   Consiglio   è valida   con  la  presenza di   almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a    maggioranza    dei presenti. In caso di parità il  voto del Presidente è da   considerarsi prevalente.

Le   riunioni    del   Consiglio   direttivo    si  possono  svolgere   anche con   l’ausilio     di   mezzi  telematici,     o    per   audioconferenza     o videoconferenza,    con  consultazione    dei    Consiglieri   purché    sia consentito    agli     intervenuti    di    partecipare    alla    discussione sugli    argomenti    all’ordine    del    giorno,     nonché   di    visionare, ricevere   o  trasmettere   documenti,   qualora   ciò   fosse  necessario. Lo    svolgimento    di    questo    tipo    di    riunioni    avverrà    secondo  un regolamento  interno   approvato   dal   Consiglio   Direttivo di ogni    riunione    viene    redatto    apposito    verbale,     a    cura    del Segretar i o .   ———————————————————————————— Le       funzioni        dei       membri        del       Consiglio       Direttivo       sono completamente   gratuite,     saranno    rimborsate    le  sole    spese  vive documentate   incontrate   nell’espletamento   dell’incarico.   ———•

————–Art.    9   –  Funzioni   del   Consiglio   Direttivo  ————-

Il  Consiglio   Direttivo   ha  tutti    i  poteri   di   ordinaria   e straordinaria   amministrazione  della   Associazione.  Nel la  gestione   ordinaria    i  suoi   compiti    sono:—————————

eleggere   nel   proprio   ambito    il Presidente,    il Vice

Presi dente   e   i 1   Tesori e re;  ————————————————-• convocar e   l’Assemblea   dei   Soci——————————————• predisporre   gli   atti   da    sottoporre   all’Assemblea; formalizzare    le  proposte   per  la  gestione

de 11′ Associazione;   ———————————————————

elabora re  il programma   delle    iniziative   dellAssociazione

;   ——————————————————————————————-

predisporre    il  bilancio    consuntivo     (che    deve   contenere le  singole   voci   di   spesa  e   di   entrata   relative   al   periodo di  un   anno )   ;   ——————————————————————— — predisporre    il bilancio   preventivo     (che    deve  contenere, suddivise    in    singole    voci,     le  previsioni    delle    spese   e delle   entrate   relative   all’esercizio   annuale   successivo); stabilire     gli     importi     delle     quote    di   ammissione    e    di adesione    annua le  de i soci;   ————————————————• de liberare   sulla   ammissione   od  esclusione   dei    soci;   ——— deliberare       sull’adesione       dellAssociazione      ad     altra associazione          a         carattere       nazionale,          che     possa rappresentare   gli   interessi   dellAssociazione.   ————-

Art.    10   –  Il   Presidente  ————————————————————-Il Presidente   è il legale    rappresentante   dellAssociazione.   A   lui  spetta    la  firma   e   la  rappresentanza   di    fronte   a   terzi    e in   giudizio,    resta    in   carica   tre   anni   ed  è   rieleggibile.——-• Assume      le   iniziative      necessarie     per   la    realizzazione     del programma    definito    dal    Consiglio    Direttivo    e   degli    indirizzi

dell’attività     indicati     dall’Assemblea     dei     Soci,      nonché    le

 

iniziative autonome  che in  casi di  urgenza  si  rivelassero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno imm ediatamente informati gli  altri  memb ri  del  Consiglio  Direttivo,   anche  secondo modalità telematiche,  e  nella prima riunione successiva,  al Consiglio  spetterà  la  valutazione  e  la  ratifica  di  quanto assunto dal Presidente cui spetta, nella prima riunione successiva,  la valutazione e la ratifica. ———————————• Il  Presidente  convoca e  presiede  il  Consiglio  Direttivo  e sottoscrive    tutti   gli   atti   amm inistrativi    compiuti dallAssociazione;   può aprire e chiudere conti correnti bancari

e post a 1 i e proceder e a g 1 i  inca s s i .    ——————————————•

In  caso  di  assenza  od  impedimento  del  Presidente,   la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente.———-• Il   Presidente   può   delegare,   per   la    rappresentanza dellAssociazione      presso terzi,  il Vice Presidente o altri membri  del  Consiglio  Direttivo  (di  Amministrazione) 1            in funzione delle specifiche capacità che il ruolo da ricoprire richiede .   ————————————————————————————–

——————————-Art.    11   –  Il   Tesoriere  —————————–

Il  Tesoriere è    nominato dal Consiglio Direttivo tra i  suoi membri e ha l’incarico di sovrintendere alla gestione economica e    finanziaria   dell’Associazione,    in    conformità   alle deliberazioni  dell’Assemblea  e  del  Consiglio Direttivo.  Il Tesoriere ha la responsabilità,  d’intesa con il Presidente del Consiglio Direttivo,  della gestione amministrativa  e  della politica finanziaria dell’Associazione e ne apre e gestisce i conti correnti bancari  e postali,  che possono essere gestiti con il Presidente del Consiglio Direttivo a firma disgiunta. Il Consiglio  Direttivo   attraverso   il  regolamento   interno dell’Associazione,  in conformità alle prescrizioni  di  legge, definisce ul ter ior i compiti.

Art.12 Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno,   l’assemblea  nomina  un  organo  di   controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. I suoi componenti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.   

I componenti dell’organo di  controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 21   art. 2397 codice civile. Nel caso di organo collegiale, i  predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge  e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo  e  contabile  dell’associazione.  Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti tra i  revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 13 Revisore legale   

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea  nomina  un  revisore  legale  o una  società  di revis ione i seri t ti ne 11′ apposito albo

Art.14  Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri,  tre effettivi e due supplenti,  nominati  dall’Assemblea anche tra i non soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.  La carica di membro del collegio è incompatibile con qualunque altra    carica    elettiva    negli organi statutari dell’associazione.  (quella di membro del Consiglio Direttivo). E’ di competenza  dei  Probiviri  la   risoluzione  delle controversie sorte tra i  Soci,  lAssociazione    e organi della stessa, circa l’applicazione delle sanzioni, l’interpretazione dello Statuto,  dei regolamenti,  delle delibere  sociali e concernenti comunque i rapporti sociali. Qualunque controversia o vertenza che sorga nell’ambito dell’ attività dellAssociazione, sarà sottoposta  all’  esame del Collegio dei Probiviri,  il quale pronuncerà le sue decisioni secondo equità e senza formalità di procedura.

PARTE TERZA

Art. 15 Il Patrimonio

Il patrimonio dellAssociazione, indivisibile, è costituito: da 11 e quote di ammissione dalle quote associative annuali; da i contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati; rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati a i Soci; roventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi; dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenientianche da non soci; da tutto quant’altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dellAssociazione.

LAssociazione   può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atti a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l’attività dei Soci può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atti a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l’attività dei Soci.

In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può eventualmente  svolgere attività commerciali nell’ambito delle azioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. LAssociazione può  accettare  sponsorizzazioni, mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa,può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno  finanziario  delle  finalità  statutarie  e   per  la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali. Eventuali utili conseguiti da servizi  o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento del le finalità  sociali.

L’Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

E’  comunque  fatto  divieto  di  distribuire  anche  in  modo indiretto,  utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva

o capitale durante la vita dellAssociazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 Esercizio Sociale e Finanziario 

L’ esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. 

Il  rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dellAssociazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in es sere accanto al le attività istituzionali. Entro tre mesi  dalla chiusura  dell’esercizio  sociale  il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio  deve  essere  approvato  dall’Assemblea  degli associati entro  quattro mesi, o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura dell’esercizio. 

Art. 17 Libri sociali e registri contabili 

I libri sociali ed i registri contabili  essenziali che lAssociazione deve tenere sono·

a)  il libro de i soci;

b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

L’impianto contabile sarà dimensionato alle necessità amministrative e di controllo insorgenti nell’ambito dell’organizzazione.   

In ipotesi  di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.   

Art.18 Regolamento Interno  

Per quanto non previsto dal presente Statuto,  qualora se ne ravvisi  la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura  del Consiglio  Direttivo  previo ratifica dell’Assemblea generale dei Soci. 

Art. 19 Scioglimento dell’Associazione

La decisione di scioglimento dellAssociazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei Soci presenti in apposita Assemblea Straordinaria, convocata e valida a deliberare secondo quanto disposto dall’art.  7. L’Assemblea  determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i Soci e determinandone i  poteri . In  caso di  scioglimento, è fatto obbligo di  devolvere il patrimonio residuodellAssociazione,  dedotte le passività, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,  sentito l’organismo di controllo di cui all’art.  3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta da 11 a legge. 

Art. 19 Disposizioni   Finali

Il presente Statuto strutturato in tre parti per complessivi 20 articoli è integralmente accettato dai Soci,  unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.   

Art . 20 Rinvio  

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e alle disposizioni delle altre Leggi vigenti in materia.